Art. 2 Domanda di partecipazione. Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 18,00 del 17 dicembre 2015 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di formalizzare per tempo la propria candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui agli articoli 4 e 5 (effettuate tramite pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Il giorno della prima prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6, comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto decreto. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi. I nominativi dei candidati ammessi alla prima prova vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. I candidati che, nati anteriormente al 17 dicembre 1975, intendono usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da tale limite previste dall'art. 1 devono farne espressa menzione nella domanda, specificando la condizione che da' titolo al beneficio. In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999) dovranno compilare il «Quadro A» dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio risorse umane, Divisione assunzioni e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A» le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%, che non sono tenuti a sostenere l'eventuale prova preselettiva ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, comma 2-bis, introdotto dal decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014, dovranno compilare il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esonero, la Banca d'Italia chiedera' la presentazione alle proprie strutture sanitarie della documentazione comprovante il riconoscimento della suddetta invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima della data fissata per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la decadenza dal beneficio. In ogni caso, qualora la Banca d'Italia riscontri, anche successivamente, la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.