Art. 2 
 
 
                     Domanda di partecipazione. 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore 18,00 del 17  dicembre  2015  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca  d'Italia   all'indirizzo   www.bancaditalia.it   seguendo   le
indicazioni ivi specificate. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Al  fine  di
evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione  in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  previsto  dal  bando,  si
raccomanda  vivamente  di   formalizzare   per   tempo   la   propria
candidatura, tenuto anche conto del tempo necessario  per  completare
l'iter  di  registrazione  propedeutico  alla   presentazione   della
domanda. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  della
domanda di partecipazione al concorso. 
    I candidati devono indicare nella domanda on-line un indirizzo al
quale  la  Banca  d'Italia  inviera'  le  comunicazioni  inerenti  al
concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con  le  modalita'  di
cui agli articoli 4 e 5 (effettuate tramite  pubblicazione  sul  sito
internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it). 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un concorso, la Banca d'Italia prende in  considerazione  l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Il giorno della prima  prova  i  candidati  verranno  chiamati  a
confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione     di     un'apposita     dichiarazione      all'atto
dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 6,
comma 1). Le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  hanno  valore  di
autocertificazione  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di  ordine  penale
in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste  dall'art.
76 del suddetto decreto. 
    Non  sono  tenute   in   considerazione   e   comportano   quindi
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. 
    La  Banca  d'Italia  comunica  formalmente  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di
chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero  a  omessa  o  tardiva
segnalazione da parte del  candidato  del  cambiamento  dei  recapiti
stessi. 
    I nominativi dei  candidati  ammessi  alla  prima  prova  vengono
pubblicati   sul   sito   internet   della    Banca,    all'indirizzo
www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello  svolgimento  della
stessa. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva  in  ordine  al  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione
richiesti dal bando. 
    I  candidati  che,  nati  anteriormente  al  17  dicembre   1975,
intendono usufruire delle elevazioni  del  limite  di  eta'  o  delle
esenzioni da tale limite previste dall'art. 1 devono  farne  espressa
menzione nella domanda, specificando la condizione che da' titolo  al
beneficio. In caso contrario la domanda non e'  ritenuta  regolare  e
comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso. 
    I candidati che ritengono di  avere  titolo,  in  relazione  alla
specifica condizione di disabilita', a tempi aggiuntivi e/o ad ausili
per lo svolgimento delle prove (ex art. 20, legge n. 104/1992 e  art.
16, comma 1, legge n.  68/1999)  dovranno  compilare  il  «Quadro  A»
dell'applicazione.  Tali  candidati  possono,  per  ogni   evenienza,
prendere contatto con il Servizio risorse umane, Divisione assunzioni
e selezioni esterne (tel. 0647921). Sulla base di  quanto  dichiarato
nel  «Quadro  A»  le  strutture  sanitarie   della   Banca   d'Italia
valuteranno la sussistenza delle condizioni per  la  concessione  dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o  ausili.  Qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri la non veridicita'  di  quanto  dichiarato  dal  candidato,
procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute. 
    I candidati con invalidita' uguale o superiore all'80%,  che  non
sono tenuti a  sostenere  l'eventuale  prova  preselettiva  ai  sensi
dell'art. 20 della legge n. 104/1992,  comma  2-bis,  introdotto  dal
decreto-legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n.
114/2014, dovranno compilare il «Quadro B» dell'applicazione. Al fine
di verificare la sussistenza delle condizioni per l'esonero, la Banca
d'Italia chiedera' la presentazione alle proprie strutture  sanitarie
della documentazione comprovante  il  riconoscimento  della  suddetta
invalidita'; detta documentazione dovra' pervenire prima  della  data
fissata per lo svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, pena la
decadenza dal beneficio. In ogni  caso,  qualora  la  Banca  d'Italia
riscontri,  anche  successivamente,  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato, procedera' all'esclusione dal concorso.