Art. 7 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    L'Amministrazione  universitaria  si  riserva   il   diritto   di
modificare o, eventualmente, di revocare il presente bando o  di  non
procedere  all'assunzione,  a  suo  insindacabile  giudizio,   quando
l'interesse  pubblico  lo  richieda  in  dipendenza  di  sopravvenute
circostanze   preclusive   di   natura    normativa,    contrattuale,
organizzativa  o  finanziaria,  senza  che  i  vincitori   od   altri
concorrenti idonei possano per questo vantare diritti  nei  confronti
dell'Amministrazione. La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'
formata  secondo  l'ordine  decrescente  dei  punti  della  votazione
complessiva riportata  da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  a
parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente
bando. Sono dichiarati  vincitori,  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso,  i  candidati  utilmente  collocati  nella  graduatoria  di
merito, formata sulla base del punteggio  riportato  nelle  prove  di
esame e nella valutazione dei titoli. Il  punteggio  finale  e'  dato
dalla somma della media dei voti riportati nelle prime  due  prove  e
della votazione conseguita nella prova orale a  cui  si  aggiunge  il
punteggio della valutazione dei titoli.  La  graduatoria  di  merito,
unitamente a quella dei  vincitori,  e'  approvata  con  decreto  del
Direttore   Generale   ed   e'    pubblicata    all'Albo    Ufficiale
dell'Universita' degli Studi di  Milano  -  Bicocca.  Dalla  data  di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
    La graduatoria rimane efficace per un periodo di  36  mesi  dalla
pubblicazione e  ad  essa  puo'  essere  fatto  ricorso  per  coprire
ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a  quelli
messi a concorso.