Art. 9 
 
 
Stipulazione del contratto individuale  di  lavoro  e  assunzione  in
                              servizio 
 
 
    L'assunzione in servizio nonche'  la  fissazione  della  data  di
effettiva assunzione in servizio e' comunque subordinata al  rispetto
da parte dell'Amministrazione della procedura di  cui  al  precedente
articolo nonche' dei vincoli normativi,  contrattuali,  o  finanziari
che risulteranno vigenti, senza che i vincitori od altri  concorrenti
idonei  possano  vantare   diritti   nei   confronti   della   stessa
Amministrazione. 
    Il vincitore  del  concorso  sara'  assunto  in  prova,  mediante
stipulazione del contratto individuale di lavoro, nella categoria EP,
posizione  economica  EP1,  area  tecnica,   tecnico-scientifica   ed
elaborazione dati. 
    All'atto dell'assunzione in servizio il dipendente  e'  tenuto  a
comprovare, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.  28  dicembre  2000,  n.
445,  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di   certificazione,   il
possesso dei requisiti previsti per  l'ammissione  all'impiego,  come
specificati nell'art. 2 del presente bando. La dichiarazione relativa
al requisito della cittadinanza e del godimento dei diritti  politici
deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data  di
scadenza  del  bando.  L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare
idonei controlli sulla veridicita' delle  dichiarazioni  sostitutive,
ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.  445.  Qualora
dal controllo dovesse emergere la non veridicita' del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai  benefici  conseguiti  sulla
base  della  dichiarazione  non  veritiera,  fermo  restando   quanto
previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in materia
di norme penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di ricorrere alla  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  i
certificati relativi a stati, fatti o qualita'  personali  risultanti
da albi o da pubblici registri tenuti o conservati  da  una  pubblica
amministrazione  sono  acquisiti  d'ufficio  da  questo   Ateneo   su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il  registro.  L'idoneita'  fisica  all'impiego
sara' accertata dal medico competente dell'Universita' degli Studi di
Milano - Bicocca. Il periodo di prova avra' una durata di tre mesi  e
non potra' essere prorogato o rinnovato  alla  scadenza.  Decorsa  la
meta' del periodo di prova, nel restante periodo ciascuna delle parti
puo' recedere dal rapporto in  qualsiasi  momento  senza  obbligo  di
preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso fatti  salvi  i
casi di sospensione previsti dai commi 3 e 4 dell'art.  17  del  CCNL
del 9 agosto 2000 del comparto Universita'. 
    Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di  lavoro  sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio  e  gli  viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal   giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti. 
    E' fatto obbligo al vincitore del concorso  di  permanere  presso
l'Universita' degli Studi di Milano -  Bicocca  per  un  periodo  non
inferiore a cinque anni.