Art. 2 Modifica dell'art. 10, comma 2, lett. d) per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lett. d) del medesimo decreto dirigenziale n. 224/1D del 14 ottobre 2015, viene cosi' modificato: «d) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica con relativo referto; referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del test di gravidanza, la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare». Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 novembre 2015 Il dirig.: dr. Concezio Berardinelli