Art. 2 
 
 
              Modifica dell'art. 10, comma 2, lett. d) 
 
 
    per i motivi indicati nelle premesse l'art. 10, comma 2, lett. d)
del medesimo decreto dirigenziale n.  224/1D  del  14  ottobre  2015,
viene cosi' modificato: 
      «d) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica con
relativo referto; 
      referto attestante l'esito  di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi  su  sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque  giorni
precedenti la data di presentazione. In caso di positivita' del  test
di gravidanza, la commissione non potra'  in  nessun  caso  procedere
agli accertamenti previsti e dovra'  astenersi  dalla  pronuncia  del
giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare». 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 26 novembre 2015 
 
                                 Il dirig.: dr. Concezio Berardinelli