Art. 11 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  Al  termine  degli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui   al
precedente  art.  10,  i   concorrenti   giudicati   idonei   saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera  c),  agli  accertamenti  attitudinali,  consistenti
nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove  di
performance, intervista attitudinale individuale)  volte  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti necessari  per  un  positivo
inserimento  nella  Forza  Armata  e  nello  specifico  ruolo.   Tale
valutazione -  svolta  con  le  modalita'  che  sono  indicate  nelle
apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con  riferimento
alla direttiva tecnica  "Profili  attitudinali  del  personale  della
Marina Militare", entrambe emanate dal Comando  Scuole  della  Marina
Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli  accertamenti  -
si articola in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree
di indagine: 
      a) area "stile di pensiero"; 
      b) area "emozioni e relazioni"; 
      c) area "produttivita' e competenze gestionali"; 
      d) area "motivazionale". 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei  test  e
dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale
e sara' diretta espressione degli  elementi  preponderanti  emergenti
dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore o  uguale  a  quello  minimo  previsto
dalla vigente normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo   della   Marina
Militare"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo  della  Marina  Militare"
con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.