Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il Personale Militare puo' escludere
in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono  ritenuti  in
possesso dei prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.