Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) sono cittadini italiani; 
      b) non hanno superato il giorno di compimento del 32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d)  sono  in  possesso  di  una  della  laurea  magistrale   in
psicologia (L.M. 51) e  del  diploma  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di psicologo; 
      e) saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea (DL) o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati ai  sensi  del  Decreto  Interministeriale  9
luglio  2009  alle  predette  lauree  magistrali,   ai   fini   della
partecipazione ai concorsi pubblici. Saranno inoltre ritenuti  validi
i titoli accademici italiani che, per la partecipazione  ai  concorsi
per l'accesso al pubblico impiego,  sono  dichiarati  equipollenti  a
quelli  richiesti.  Allo  scopo,  gli  interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione la relativa  attestazione  di
equipollenza. La partecipazione al concorso dei concorrenti che hanno
conseguito all'estero il titolo di studio prescritto  e'  subordinata
al  riconoscimento,   da   parte   del   Ministero   dell'Istruzione,
dell'Universita'  e  della  Ricerca,  dell'equiparazione  dei  titoli
precedentemente elencati. All'uopo gli interessati  avranno  cura  di
allegare alla domanda di partecipazione al concorso, con le modalita'
sopraindicate, l'attestazione di equiparazione al  titolo  di  studio
previsto in Italia; 
      f) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'Ufficio
Nazionale per il  Servizio  Civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con Decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al  conseguimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente Decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
Militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b)  tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere  mantenuti
sino  al  conferimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.