Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi
criteri, i titoli di merito dei  soli  concorrenti  che  risulteranno
idonei alle prove scritte. A  tal  fine  la  commissione,  dopo  aver
corretto in forma anonima gli elaborati,  procedera'  a  identificare
esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in  modo
da definire, per sottrazione, l'elenco  dei  concorrenti  idonei.  Il
riconoscimento di questi ultimi  dovra'  comunque  avvenire  dopo  la
valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  Decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente Decreto. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'   pubblicistica   svolta   da
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
      a)  attivita'  professionale  svolta  presso  Enti  Pubblici  o
assimilati: massimo punti 4/30; 
      b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; 
      c) attivita' svolta  senza  demerito  nell'ambito  delle  Forze
Armate, Forze di Polizia o  Corpi  Armati  dello  Stato  o  in  altre
strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.