Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine la commissione, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente Decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta di cultura generale. 2. La commissione esaminatrice provvedera' ad attribuire a ciascun concorrente fino a un massimo di 10/30, secondo quanto di seguito riportato: a) attivita' professionale svolta presso Enti Pubblici o assimilati: massimo punti 4/30; b) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4/30; c) attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle Forze Armate, Forze di Polizia o Corpi Armati dello Stato o in altre strutture pubbliche e/o private: massimo punti 2/30.