Art. 2 Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di incensurabile condotta civile e morale in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto ed appartenenti alle seguenti categorie: a) procuratori dello Stato con almeno due anni di effettivo servizio; b) magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b); d) magistrati amministrativi; e) avvocati attualmente iscritti all'albo con l'anzianita' di iscrizione non inferiore a sei anni; f) dipendenti dello Stato appartenenti ai ruoli delle ex carriere direttive con almeno cinque anni di effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; g) professori universitari di materie giuridiche di ruolo o stabilizzati e assistenti universitari di materie giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante pubblici concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.