Art. 2 
 
 
    Al  concorso  possono  partecipare  i   cittadini   italiani   di
incensurabile condotta civile e  morale  in  possesso  dei  requisiti
previsti  dal  presente  decreto  ed   appartenenti   alle   seguenti
categorie: 
      a) procuratori dello Stato con almeno  due  anni  di  effettivo
servizio; 
      b) magistrati ordinari  nominati  a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato diciotto mesi  di  tirocinio  conseguendo
una valutazione positiva di idoneita'; 
      c) magistrati della giustizia militare che abbiano la qualifica
equiparata a quella di magistrato ordinario di cui al punto b); 
      d) magistrati amministrativi; 
      e) avvocati attualmente iscritti all'albo con  l'anzianita'  di
iscrizione non inferiore a sei anni; 
      f) dipendenti  dello  Stato  appartenenti  ai  ruoli  delle  ex
carriere direttive con almeno cinque anni di  effettivo  servizio,  i
quali abbiano superato l'esame di  abilitazione  all'esercizio  della
professione di avvocato; 
      g) professori universitari di materie  giuridiche  di  ruolo  o
stabilizzati  e  assistenti  universitari  di   materie   giuridiche,
appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli  esami
di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 
      h) dipendenti di ruolo delle regioni, degli enti locali,  degli
enti  pubblici  a  carattere  nazionale,  assunti  mediante  pubblici
concorsi con almeno cinque anni di effettivo servizio nella  carriera
direttiva o professionale legale, che  abbiano  superato  l'esame  di
abilitazione all'esercizio della professione di avvocato. 
    Il  possesso  delle  condizioni  richieste  per  l'ammissione  al
concorso deve sussistere alla data di scadenza del termine  stabilito
dall'art. 3 per la presentazione delle domande.