Art. 5 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  Generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del  personale  degli
uffici dipendenti dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri;  di
tale pubblicazione si da'  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni  dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato  Generale  dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con
regio decreto 30 ottobre 1933 n.  1612  e  dell'art.  3  del  decreto
legislativo 2 marzo 1948 n. 155.