Art. 8 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
e' composta  da  un  avvocato  dello  Stato  alla  quarta  classe  di
stipendio, con funzioni di presidente, e da un avvocato  dello  Stato
alla terza classe di stipendio, nonche' da un magistrato della  Corte
di  Cassazione,  da  un  avvocato  iscritto  all'albo  speciale   dei
patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori, da  un  professore
ordinario o straordinario in materie  giuridiche  nelle  universita',
designati  rispettivamente  dal  primo  Presidente  della  Corte   di
Cassazione, dal  presidente  del  Consiglio  nazionale  forense,  dal
competente rettore, entro il termine  di  trenta  giorni  dalla  data
della richiesta. 
    Trascorso il  termine  suddetto  senza  che  siano  pervenute  le
designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello  Stato
sono scelti dall'Avvocato Generale. 
    Un Avvocato dello Stato alla  seconda  o  alla  prima  classe  di
stipendio disimpegna le funzioni di segretario  della  commissione  e
redige i verbali delle adunanze, che sono firmati  dal  presidente  e
dal segretario. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e orali. 
    Per ogni prova la somma  dei  punti  divisa  per  il  numero  dei
commissari costituisce il punto definitivo assegnato al candidato. 
    Sono ammessi alle prove orali i candidati  che  hanno  conseguito
non meno di otto punti in media nelle prove scritte  e  non  meno  di
sette in ciascuna di esse. 
    Sono dichiarati idonei i candidati che nelle  prove  orali  hanno
conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova. 
    La  commissione  forma  la  graduatoria  degli  idonei  nel  modo
indicato dagli  articoli  28  del  regolamento  approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 ed 1 del decreto legislativo 2  marzo
1948 n. 155. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 3, comma  7,  legge
15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.