Art. 9 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati avvocati dello  Stato  alla  I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni  vigenti
all'epoca della nomina, oltre a gli emolumenti  di  cui  all'art.  27
della legge 3 aprile 1979, n. 103 e all'art. 2 legge 6  agosto  1984,
n. 425.