Art. 4 
 
 
                               Titoli 
 
 
    I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione sono: 
      a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale
per il quale si concorre per i posti di  orchestrale  ovvero  diploma
accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto  da
orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso  gli
istituti superiori  musicali  e  coreutici  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00; 
      b) ulteriore diploma accademico di primo livello in  uno  degli
strumenti che compongono la banda  musicale,  aggiuntivo  rispetto  a
quello per il quale si concorre: punti 2,00; 
      c) servizio temporaneo nella  banda  musicale,  come  personale
volontario di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.
139, nel quinquennio precedente alla data di scadenza  del  bando  di
concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino  ad  un  massimo  di  punti
5,00; 
    d) partecipazione,  in  qualita'  di  orchestrale  in  formazioni
musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni:  punti  0,50
all'anno per un massimo di punti 1,00; 
    e)  incarichi  di  insegnamento  musicale  presso  gli   Istituti
superiori musicali e coreutici  o  altri  tipi  di  scuola  superiore
pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino ad un massimo di punti 1,00. 
    Tutti i predetti titoli devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza fissata per la presentazione  delle  domande  dal  bando  di
concorso. 
    I titoli non indicati nella domanda di partecipazione,  anche  se
dichiarati successivamente, non saranno presi  in  considerazione  ai
fini della valutazione. 
    Sulla base del punteggio riportato  nei  titoli,  la  commissione
formula le graduatorie di merito per strumento.