Art. 4 Titoli I titoli musicali e culturali ammessi a valutazione sono: a) diploma accademico di primo livello nello strumento musicale per il quale si concorre per i posti di orchestrale ovvero diploma accademico di secondo livello in discipline musicali per il posto da orchestrale con funzioni di maestro-direttore, conseguiti presso gli istituti superiori musicali e coreutici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212: punti 5,00; b) ulteriore diploma accademico di primo livello in uno degli strumenti che compongono la banda musicale, aggiuntivo rispetto a quello per il quale si concorre: punti 2,00; c) servizio temporaneo nella banda musicale, come personale volontario di cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando di concorso: punti 0,50 ogni 40 giorni, fino ad un massimo di punti 5,00; d) partecipazione, in qualita' di orchestrale in formazioni musicali bandistiche di altre pubbliche Amministrazioni: punti 0,50 all'anno per un massimo di punti 1,00; e) incarichi di insegnamento musicale presso gli Istituti superiori musicali e coreutici o altri tipi di scuola superiore pubblica: punti 0,25 a trimestre, fino ad un massimo di punti 1,00. Tutti i predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande dal bando di concorso. I titoli non indicati nella domanda di partecipazione, anche se dichiarati successivamente, non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione. Sulla base del punteggio riportato nei titoli, la commissione formula le graduatorie di merito per strumento.