Art. 3 
 
 
    Le eventuali istanze di ricusazione  di  uno  o  piu'  componenti
della commissione giudicatrice da parte dei candidati  devono  essere
presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione della G.U. del presente decreto.  Decorso  tale
termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione,  non  sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.