Art. 3 Le eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della G.U. del presente decreto. Decorso tale termine, e comunque dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.