Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a  partecipare,
ai sensi dell'art.  1,  comma  110  della  legge,  esclusivamente  il
candidato in possesso del titolo  di  abilitazione  all'insegnamento,
rispettivamente per i posti della scuola secondaria di primo grado  e
per la scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro  la  data
di scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda,  ivi
compresi i corrispettivi titoli di abilitazione conseguiti all'estero
purche' riconosciuti con apposito  decreto  del  Ministero  entro  la
medesima data di scadenza del  termine  per  la  presentazione  della
domanda. 
    2. Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  110,  della  legge  non  puo'
partecipare ai concorsi per titoli ed esami il personale  docente  ed
educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto  individuale
di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
    3. I candidati devono altresi' possedere i requisiti generali per
l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487.  Ai
fini della verifica del possesso dell'idoneita'  fisica  all'impiego,
l'Amministrazione si riserva  la  facolta'  di  sottoporre  a  visita
medica di controllo i vincitori del concorso in base  alla  normativa
vigente. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza  degli  stessi,  l'USR  dispone  l'esclusione  immediata  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.