Art. 4 
 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
 
    1.  Nella  domanda  di  partecipazione  alla  presente  procedura
concorsuale il candidato sceglie, a  pena  di  esclusione,  una  sola
regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia
stata disposta l'aggregazione di cui  all'art.  400,  comma  02,  del
Testo unico, cosi' come modificato dalla  legge.  Nel  suddetto  caso
l'USR responsabile della  gestione  della  procedura  concorsuale  e'
indicato all'allegato n. 1. 
    2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 1, comma 111 della legge, il pagamento di un  diritto
di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ogni classe di  concorso
o ambito verticale per i quali si concorre. Il pagamento deve  essere
effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico  bancario   sul   conto
intestato a: sezione di tesoreria 348 Roma Succursale, IBAN:  IT  28S
01000 03245 348 0 13 2410 00 - Causale: «regione - classe di concorso
o ambito disciplinare verticale - nome e cognome - codice fiscale del
candidato» e dichiarato al momento della presentazione della  domanda
tramite il sistema POLIS. 
    3.  Il  candidato  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  puo'
concorrere per ciascuna delle procedure di  cui  al  presente  bando,
mediante la presentazione, per la  regione  prescelta  ai  sensi  del
comma 1, di  un'unica  istanza  con  l'indicazione  delle  classi  di
concorso o ambiti disciplinari verticali per cui intende  concorrere.
I  candidati  aventi  titolo  a  partecipare  anche  alle   procedure
concorsuali per la scuola dell'infanzia,  primaria  ovvero  sostegno,
possono presentare istanza di partecipazione per una regione  diversa
da quella prescelta per la partecipazione alla procedura  di  cui  al
presente bando. I candidati presentano la domanda  di  partecipazione
alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza  POLIS
ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse, non  sono
in alcun caso prese in considerazione. 
    4. I candidati hanno tempo 30  giorni  per  presentare  l'istanza
tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio  2016  e  fino
alle ore 14,00 del 30 marzo 2016. 
    5.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua  la  fase  del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la
sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.  Quest'ultima  attesta  la
veridicita' dei dati  anagrafici  all'USR  competente  a  gestire  la
relativa procedura concorsuale  ai  sensi  dell'allegato  n.  1,  che
provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata
la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i  codici  di
accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella  successiva
fase della procedura POLIS. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
    a) il cognome ed il  nome  (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
    b) la data, il  luogo  di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
    c)  il  possesso  della  cittadinanza   italiana   ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
    d) il comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
    e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento  delle  funzioni
proprie del docente; 
    f) le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
    g) di non  essere  stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario il candidato deve indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
    h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e  5,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
    i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento  postale,  il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
le variazioni tramite sistema POLIS; 
    j) se, nel caso in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso
affermativo l'ausilio necessario in relazione  al  proprio  handicap,
nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste
devono  risultare  da  apposita  certificazione  rilasciata  da   una
competente struttura sanitaria da inviare,  almeno  10  giorni  prima
dell'inizio della prova, o  in  formato  elettronico  mediante  posta
elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
    k) la/e classe/i di concorso e gli ambiti disciplinari  verticali
per i quali si intende concorrere; 
    l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai  sensi
dell'art. 3, con l'esatta  indicazione  dell'istituzione  che  lo  ha
rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in  cui  e'  stato
conseguito, del voto riportato. Qualora  il  titolo  di  accesso  sia
stato  conseguito  all'estero,  devono   essere   altresi'   indicati
obbligatoriamente  gli  estremi  del  provvedimento   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; 
    m) il possesso dei titoli indicati al  decreto  del  Ministro  23
febbraio  2016,  n.  92,  recante  «Riconoscimento  dei   titoli   di
specializzazione in italiano lingua 2», per  la  partecipazione  alla
procedura concorsuale relativa alla classe di concorso A-23; 
    n) la  lingua  straniera  prescelta  tra  le  seguenti:  inglese,
francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 5, comma 4, del decreto ministeriale n. 95 del 23  febbraio
2016, per i candidati nelle classi di concorso relative  alle  lingue
straniere; 
    o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto
del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; 
    p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita'
e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
196, e successive modificazioni; 
    q) il possesso di titoli  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'USR competente verifica la validita' delle domande  ai  fini
dello svolgimento delle prove scritte, fermo restando quanto previsto
dall'art. 3, comma 4. 
    L'Amministrazione scolastica  non  e'  responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.