Art. 13 Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'Amministrazione. L'assegnatario avra' l'obbligo di: 1) iniziare presso la sede assegnata ed alla data indicata l'attivita' prevista seguendo le direttive impartite dal direttore del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato affidato; non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio nel corso della fruizione della borsa; 2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere giustificate interruzioni nello svolgimento dell'attivita', purche' le assenze vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15 giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni caso, tali assenze interrompono, per il periodo della loro durata, l'erogazione della borsa di studio; 3) osservare le norme interne che regolano l'attivita' dell'ICQRF, ivi comprese quelle relative all'orario di lavoro e quelle applicate dal laboratorio della sede assegnata al fine di realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio.