Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
 
    La  decorrenza   della   borsa   di   studio   verra'   stabilita
dall'Amministrazione. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
      1) iniziare presso la sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato  affidato;
non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio  nel
corso della fruizione della borsa; 
      2) continuare l'attivita' regolarmente ed ininterrottamente per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo  della  loro  durata,
l'erogazione della borsa di studio; 
      3)  osservare  le  norme  interne  che   regolano   l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese  quelle  relative  all'orario  di  lavoro  e
quelle applicate dal laboratorio della  sede  assegnata  al  fine  di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di  sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
      4) osservare il  termine  di  preavviso  di  giorni  15,  salvo
motivato e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di
studio.