Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento del Capo dell'Ispettorato , su  proposta  motivata  del
Direttore del laboratorio di destinazione del borsista. In tal  caso,
come in caso di rinuncia susseguente  all'inizio  dell'attivita',  la
borsa di studio puo' essere conferita ad  altro  candidato  utilmente
collocato nella rispettiva graduatoria, alle  condizioni  specificate
all'art. 12, ultimo comma.