Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali; 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un Ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un Funzionario Amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d)  un  Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a)  un  Ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b)  un  Ufficiale  medico  di  grado  inferiore  a  quello  del
presidente, membro; 
      c) un Ufficiale abilitato  alla  professione  di  psicologo  di
grado non inferiore a Tenente, ovvero uno psicologo civile  abilitato
alla professione  appartenente  all'Amministrazione  della  Difesa  o
convenzionato, ovvero un  Ufficiale  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      d)  un  Sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto.