Art. 6 
 
                          Titoli valutabili 
 
    Ai titoli vengono riservati 30 punti.  Sono  valutabili,  purche'
attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con
il punteggio indicato a fianco di ciascuno: 
    a) attivita' lavorativa prestata presso l'Universita' (punti  0,5
per trimestre) o  altre  Pubbliche  Amministrazioni  (punti  0,5  per
semestre): fino a un massimo di punti 12; 
    b) Idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria  di
riferimento o superiori: fino a un massimo di punti 6; 
    c)  Ulteriori  titoli  di  studio  o  professionali  tra   quelli
legalmente riconosciuti: fino a un massimo di punti 12.