Art. 4 
 
 
Domande di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale, domanda  di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella Regione sede del  Collegio  competente
ad attestare il possesso del requisito di ammissione. 
    2. Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico  dell'istituto
sede d'esame, devono, pero', essere  inviate  al  Collegio  Nazionale
degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati (Ufficio di Presidenza
- Poste Succursale, n. 1 -  47122  Forli'  -  Tel.  0543/720908)  che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento:  fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata  agli
interessati dal  Collegio  Nazionale,  redatta  su  carta  intestata,
recante la firma dell'incaricato alla  ricezione  delle  istanze,  la
data di presentazione ed il numero di protocollo; 
    c) tramite Posta Elettronica Certificata  al  Collegio  Nazionale
(agrotecnici@pecagrotecnici.it): fa  fede  la  stampa  che  documenta
l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.