Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi  i  candidati  Geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  Geometra
conseguito presso un Istituto Tecnico per Geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del  diploma  afferente
al  settore  "Tecnologico",  indirizzo   "Costruzioni,   Ambiente   e
Territorio" di cui al d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 citato in  premessa
che, alla data di presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del d.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un Geometra, un Architetto  o  un  Ingegnere
Civile, iscritti  ai  rispettivi  Albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; 
      C - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75; 
      D - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita'  libero  professionali  previste   dall'Albo.   I   Collegi
provinciali  dei  Geometri  e  dei  Geometri  Laureati  accertano  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli Esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
      E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli Istituti Tecnici
Superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
Linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall'Albo. I Collegi provinciali dei  Geometri
e  dei  Geometri  Laureati  accertano  la  sussistenza  della   detta
coerenza, da valutare in  base  a  criteri  uniformi  sul  territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  Esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
Geometri Laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in  coerenza
con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del d.P.R. n. 328/2001 e riportate nella  tabella  D,  allegata  alla
presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei  mesi  di  cui
all'art. 55, comma 1 del  citato  d.P.R.,  svolto  anche  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del d.P.R.  7  agosto
2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i  presupposti,  secondo  le
modalita' di cui al decreto del ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre 2015; 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi.