Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati  periti  agrari
in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di  perito
agrario  conseguito  presso  un  Istituto  tecnico  agrario  statale,
paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso  del  diploma
afferente   al    settore    «Tecnologico»,    indirizzo    «Agraria,
agroalimentare e agroindustria» di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa,  che,  alla
data di presentazione della domanda: 
    A - abbiano completato il tirocinio  professionale  della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 9, comma  6,  della  legge  24
marzo 2012, n. 27, secondo le modalita' indicate dall'art.  6,  commi
da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto  2012,
n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita'  di
cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12  ottobre
2015; 
    B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012,  il  periodo  di
pratica biennale, presso un perito agrario  o  un  dott.  in  scienze
agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da
almeno un quinquennio ai sensi dell'art. 31, comma 2 della  legge  28
marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della
legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
    C - abbiano completato, entro  il  15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche  al
di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma  2
della legge 28 marzo 1968, n. 434 cosi' come modificato dall'art. 10,
comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; 
    D - abbiano svolto attivita' di titolare di impresa agricola, nei
tempi previsti ai sensi dell'art. 12, comma 2, del regolamento per lo
svolgimento   della   pratica    professionale    e    dell'attivita'
tecnico-agricola subordinata approvato dal  Consiglio  nazionale  dei
periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; 
    E- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   25   gennaio   2008,
comprensivi di tirocini non inferiori a  sei  mesi  coerenti  con  le
attivita'  libero  professionali  previste   dall'albo.   I   collegi
provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati  accertano
la sussistenza della detta coerenza, da valutare in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati; 
    F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma  1
del presente articolo, del titolo rilasciati dagli  Istituti  tecnici
superiori di cui al Capo II del decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri 25 gennaio 2008, emanato ai  sensi  dell'art.  1,  comma
631, della legge n. 296/2006, con il quale  sono  state  adottate  le
linee guida per la  riorganizzazione  del  sistema  di  istruzione  e
formazione  tecnica  superiore  e  la   costituzione   degli   I.T.S.
comprensivi di tirocini di sei mesi coerenti con le attivita'  libero
professionali previste dall'albo. I collegi  provinciali  dei  periti
agrari e dei periti agrari laureati accertano  la  sussistenza  della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
periti agrari laureati in possesso di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
    A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
    B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art.  55,  comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
stessi.