Art. 4 
 
 
Domande  di  ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - domanda di  ammissione  agli
esami, unitamente ai documenti di rito e redatta secondo le modalita'
stabilite dal successivo  art.  5,  soltanto  all'Istituto,  indicato
nella Tabella A, ubicato nella regione sede del  collegio  competente
ad attestare il possesso  del  requisito  di  ammissione.  Per  Valle
d'Aosta e Liguria, regioni prive  di  Istituti  tecnici  del  settore
«Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare  e  agroindustria»,
la sede d'esame e' quella del Piemonte. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'Istituto
tecnico sede d'esame,  devono,  pero',  essere  inviate  al  collegio
provinciale di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti
dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
    a) a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento:  fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
    b) a mano: fa fede l'apposita ricevuta che viene rilasciata  agli
interessati dai collegi, redatta su carta intestata, recante la firma
dell'incaricato  alla   ricezione   delle   istanze,   la   data   di
presentazione ed il numero di protocollo; 
    c) tramite Posta elettronica certificata al collegio  competente:
fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.