Art. 11 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per  i  posti  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  sono   sottoposti   a   un'eventuale   prova
preliminare, consistente  in  test  logico-matematici  e  in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 27  e  28  luglio
2016, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza,  via
delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia. 
    3. Il calendario e le modalita'  di  svolgimento  della  suddetta
prova saranno resi noti, a partire dal 18 luglio 2016 mediante avviso
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni  con  il  pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati: 
      a) il mancato svolgimento  della  prova,  qualora  in  base  al
numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla; 
      b) variazioni del periodo e della  sede  di  svolgimento  della
stessa. 
    5. I concorrenti, che non si presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    7. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    8. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione. 
    9.  La  banca  dati  da  cui  sono  tratti   i   questionari   da
somministrare  ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  sito   internet
www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),  che
prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri  cui  attenersi  per  la
predisposizione e la correzione degli stessi. 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta,  di  cui  all'art.  12,  i  candidati  classificatisi,
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nelle prime: 
      a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera a); 
      b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti  di  cui
all'art. 1, comma 3, lettera b); 
      c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti  di  cui
all'art.1, comma 3, lettera c). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima  posizione
utile delle rispettive graduatorie. 
    I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal terzo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a  quello  di
svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni  con  il  pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b)  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.