Art. 11 Prova preliminare 1. I candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso, a eccezione di quelli concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 2, sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in test logico-matematici e in domande dirette ad accertare le abilita' linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana. 2. La prova preliminare si svolgera' nei giorni 27 e 28 luglio 2016, presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, Roma/Lido di Ostia. 3. Il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 18 luglio 2016 mediante avviso pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 4. Con il medesimo avviso, saranno eventualmente comunicati: a) il mancato svolgimento della prova, qualora in base al numero dei candidati l'amministrazione riterra' di non effettuarla; b) variazioni del periodo e della sede di svolgimento della stessa. 5. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, calcolatrici, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione. 9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it e sulla rete intranet del Corpo. 10. La somministrazione e la revisione dei test sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), che prima dell'inizio dei lavori fissa i criteri cui attenersi per la predisposizione e la correzione degli stessi. 11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi alla prova scritta, di cui all'art. 12, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime: a) 105 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettera a); b) 90 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art. 1, comma 3, lettera b); c) 15 posizioni, per coloro che concorrono per i posti di cui all'art.1, comma 3, lettera c). Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie. I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova preliminare sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma. 13. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.