Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione medesima  assegna  ad  ogni  elaborato  un
punto di merito da zero a trenta. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara' reso  noto,  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il 13  ottobre  2016  con  avviso
disponibile sul sito internet www.gdf.gov.it, sulla rete intranet del
Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni  con  il  pubblico  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). Con  il  medesimo  avviso  saranno  rese  note  eventuali
variazioni  della  data  di  pubblicazione  dell'esito  della   prova
scritta. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo  il
calendario e le modalita' comunicati  con  un  ulteriore  avviso  che
sara' reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni  di
sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito  della  prova
scritta cui al comma 5: 
      a)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica di cui all'art. 16, se ufficiali in ferma prefissata  in
congedo; 
      b)   per   l'effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale di cui all'art. 19, in tutti gli altri  casi  sopra  non
disciplinati. 
    I candidati non idonei sono esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.