Art. 21 
 
       Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
 
    1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui
all'art. 20, e' sottoposto  alle  prove  facoltative  di  una  lingua
straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5. 
    2.  Il  giudizio   sulle   citate   prove   e'   espresso   dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con  le  modalita'  indicate
all'art. 20, comma 4. 
    3. La sottocommissione assegna, per ogni  prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta  un  punto
compreso  tra  diciotto  e  trenta  consegue,  nel  punteggio   delle
graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in  allegato
5.