Art. 21 Prove facoltative di lingua straniera e di informatica 1. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta nella domanda di partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nella prova orale di cui all'art. 20, e' sottoposto alle prove facoltative di una lingua straniera e di informatica con le modalita' indicate in allegato 5. 2. Il giudizio sulle citate prove e' espresso dalla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata a norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate all'art. 20, comma 4. 3. La sottocommissione assegna, per ogni prova facoltativa, un punto di merito da zero a trenta. Il candidato che riporta un punto compreso tra diciotto e trenta consegue, nel punteggio delle graduatorie finali di merito, le maggiorazioni riportate in allegato 5.