Art. 10 Accertamenti fisio-psico-attitudinali e prove di efficienza fisica 1. Il Centro di selezione della Marina Militare, sulla base degli elenchi predisposti dalla DGPM, provvedera' a convocare i concorrenti risultati idonei ̶ ai sensi del precedente art. 9, comma 10 ̶ per sottoporli agli accertamenti fisio-psico-attitudinali indicati nell'allegato A al presente bando, secondo i criteri e le modalita' in esso specificati. 2. Gli accertamenti fisio-psico-attitudinali comprendono: a) accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nella Marina Militare in qualita' di volontario in servizio permanente, nonche' dell'idoneita' psico-fisica specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina e dal decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003. Per il personale in servizio, l'ente o reparto di appartenenza dovra' provvedere alla compilazione del modello riportato in allegato D al presente bando, secondo le modalita' specificate nel citato allegato A. I concorrenti in congedo, invece, dovranno presentare un certificato di stato di buona salute - conforme al modello riportato in allegato E al presente bando - rilasciato dal proprio medico in data non anteriore a sei mesi, che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti; b) accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. I concorrenti saranno altresi' sottoposti alle prove di efficienza fisica secondo le modalita' riportate negli allegati A e F al presente bando. 4. La convocazione, fatta con le modalita' indicate nel precedente art. 5, contiene l'indicazione della sede in cui si svolgeranno gli accertamenti e/o le prove, nonche' della data e dell'ora di presentazione. I concorrenti devono essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). Essi possono fruire, per la durata degli accertamenti e delle prove, se disponibili, di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. I concorrenti che non si presenteranno nel giorno e nell'ora indicati nella convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo cause di forza maggiore adeguatamente documentate e riconosciute tali dal Centro di selezione della Marina Militare. Per il personale in costanza di servizio, temporaneamente non idoneo per causa di servizio ovvero nelle more della definizione della stessa ovvero in presenza di una dichiarazione medica di lesione traumatica, previa specifica richiesta del Comando di corpo, e' consentito il differimento nell'ambito della specifica sessione programmata. 5. La convocazione contiene, altresi', le indicazioni necessarie affinche' i concorrenti possano presentarsi muniti della documentazione/certificazione prevista per lo svolgimento degli accertamenti fisio-psico-attitudinali, indicata nel sopracitato allegato A. 6. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti e' definitivo e, nel caso di inidoneita' ̶ nonche' di non superamento o di mancata effettuazione delle prove di efficienza fisica ̶ comporta l'esclusione dagli eventuali successivi accertamenti e, comunque, dal concorso. 7. Tale giudizio sara' subito comunicato ai concorrenti, a cura della preposta commissione, mediante apposito foglio di notifica. 8. I concorrenti il cui servizio e' stato prolungato ai fini dell'espletamento delle prove concorsuali, ai sensi dell'art. 2204 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, devono presentare il predetto foglio di notifica al Comando di appartenenza che, in caso di inidoneita' e qualora non risultino utilmente collocati nella graduatoria per la rafferma di un ulteriore anno, dovranno provvedere al loro collocamento in congedo, in quanto esclusi dall'ammissione alle successive fasi concorsuali. 9. L'esclusione dal concorso per effetto del giudizio di inidoneita' di cui al precedente comma 6 avviene per delega della DGPM alle competenti commissioni. 10. Avverso il giudizio di inidoneita' il candidato escluso potra' avanzare unicamente ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00) entro il termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione.