Art. 11 Valutazione dei titoli 1. I titoli da valutare e il punteggio, espresso in centesimi, da attribuire agli stessi sono indicati nell'allegato A al presente bando. I titoli valutabili sono ricompresi nelle seguenti tipologie, a ciascuna delle quali puo' essere attribuito fino al punteggio massimo indicato nel citato allegato A: a) periodi di servizio prestati in qualita' di VFP 1 ovvero in rafferma; b) missioni in territorio nazionale e all'estero; c) valutazione relativa all'ultimo documento caratteristico; d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; e) titolo di studio; f) eventuali altri attestati, brevetti e abilitazioni possedute, compresa la conoscenza di lingue straniere; g) ferite subite per atti ostili in attivita' operativa sia in territorio nazionale che all'estero, che abbiano comportato l'assenza dal servizio per un periodo superiore a novanta giorni. Il punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli non potra' essere superiore a 33. Le sanzioni disciplinari comportano un decremento dal punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, fino a un massimo di 10 punti. 2. La valutazione dei titoli verra' effettuata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a) sulla base dell'estratto della documentazione di servizio e dell'eventuale autocertificazione prodotta dal candidato in congedo che ritenga di essere in possesso di ulteriori titoli valutabili. 3. Per i militari in servizio, l'estratto della documentazione di servizio, di cui al modello in allegato B al presente bando, deve essere compilato dal proprio Comando di corpo - anche sulla base dell'eventuale autocertificazione presentata dall'interessato - e quindi sottoscritto dal concorrente, il quale con la propria firma attesta di aver verificato la completezza e l'esattezza dei dati a lui riferiti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione e di essere consapevole che tali dati fanno fede ai fini dell'attribuzione del punteggio e dell'inclusione nella graduatoria di merito. 4. Per i militari in congedo, l'estratto della documentazione di servizio deve essere quello rilasciato dal Comando di corpo all'atto del collocamento in congedo. 5. Sono considerati validi, ai fini della valutazione, solo i titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione. In particolare: a) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, saranno presi in considerazione: i titoli relativi al servizio prestato, alle sanzioni disciplinari e all'ultimo documento caratteristico, riferiti esclusivamente al servizio prestato quali VFP 1, anche in rafferma; i titoli relativi al titolo di studio, alle missioni in territorio nazionale e all'estero, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa in territorio nazionale e all'estero, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali, anche se non riferiti al periodo di servizio quali VFP 1, purche' comunque conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) per i concorrenti in servizio quali VFP 1, ma precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in considerazione: i titoli ottenuti nel corso del servizio in atto svolto in qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo; i titoli ottenuti nel corso del precedente servizio svolto in qualita' di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell'ultimo documento caratteristico - riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del collocamento in congedo; i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa in territorio nazionale e all'estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 6, comma 5; c) per i concorrenti in congedo quali VFP 1, precedentemente congedati da altra ferma prefissata di un anno, saranno presi in considerazione: i titoli ottenuti nel corso dell'ultimo servizio svolto in qualita' di VFP 1 e attestati nell'estratto della documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del collocamento in congedo; i titoli ottenuti nel corso dei precedenti servizi svolti in qualita' di VFP 1 - con esclusione della valutazione dell'ultimo documento caratteristico - riportati nell'estratto della documentazione di servizio redatto dal Comando di corpo all'atto del collocamento in congedo; i titoli relativi alle missioni in territorio nazionale e all'estero effettuate in occasione dello svolgimento di altre ferme volontarie, alle ferite subite per atti ostili in attivita' operativa in territorio nazionale e all'estero, al titolo di studio, ai riconoscimenti, ricompense e benemerenze, ad attestati, brevetti e abilitazioni, nonche' all'idoneita' ai corsi formativi iniziali, conseguiti anche nel periodo di collocamento in congedo, opportunamente documentati ai sensi del precedente art. 9, comma 5. 6. La mancata produzione, da parte del candidato, dell'estratto della documentazione di servizio relativo al servizio precedentemente svolto in qualita' di VFP 1, redatto dal Comando di corpo all'atto del collocamento in congedo, comporta la mancata valutazione dei relativi titoli. 7. Nei confronti dei militari impiegati in operazioni fuori dal territorio nazionale o in attivita' operativa a bordo di unita' in navigazione e ammessi alle prove e/o accertamenti relativi al concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda di partecipazione, verranno valutati i titoli comunque acquisiti e attestati nell'estratto della documentazione di servizio chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande a suo tempo prodotte dai concorrenti.