Art. 13 Posti non coperti L'Amministrazione della difesa, in relazione alle esigenze di forza armata, si riserva, nei tempi da essa stabiliti, la facolta' insindacabile di ripianare, in tutto o in parte, i posti eventualmente non coperti al termine delle operazioni concorsuali, esauriti i concorrenti compresi nella relativa graduatoria, con le seguenti procedure, in ordine di priorita': a) incrementando i posti previsti per le altre categorie e settori d'impiego, in presenza di candidati idonei; b) devolvendo i posti a quelli previsti per il CEMM nel concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di VFP 4, indetto con il piu' volte citato decreto interdirigenziale n. 23 dell'11 febbraio 2016.