Art. 8 
 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1. L'avviso relativo al calendario delle prove e' pubblicato  sul
sito internet dell'Ufficio scolastico  regionale  del  Friuli-Venezia
Giulia (www.scuola.fvg.it). L'elenco delle sedi d'esame, con la  loro
esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati
distribuiti in  ordine  alfabetico  e  le  istruzioni  operative,  e'
comunicato almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet  dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 
    2. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti  di  documento  di  riconoscimento  valido.  La  data  e
l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma  1
del presente articolo. 
    3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    4. La vigilanza durante le prove  d'esame  e'  affidata  dall'USR
agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere
aggregati,  ove  necessario,  commissari  di  vigilanza  scelti   dal
medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono
i  motivi  di  incompatibilita'  previsti  per  i  componenti   della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici,  l'USR  istituisce  per  ciascun  edificio  un  comitato  di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e
successive modificazioni. 
    5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice del concorso, la  prova  scritta  o  scritto-grafica  si
svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente  a
mezzo di posta elettronica certificata (PEC)  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nelle prove di cui all'art. 7, comma 3,  della  sede,  della  data  e
dell'ora di svolgimento della loro prova orale  almeno  venti  giorni
prima dello svolgimento della medesima. 
    7. Le prove del  concorso  non  possono  aver  luogo  nei  giorni
festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.