Art. 8 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. L'avviso relativo al calendario delle prove e' pubblicato sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato sul sito internet dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia (www.scuola.fvg.it). 2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 7, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.