Art. 3 
 
 
                       Istanze di ricusazione 
 
 
    Dalla data di pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale decorre il termine dei trenta giorni previsto  dall'art.  9
del decreto-legge n. 120 del 21 aprile 1995 per la  presentazione  di
eventuali istanze di ricusazione di commissari.