Art. 6 Titoli Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare i titoli che intendono presentare per la valutazione, nonche' l'elenco degli stessi. Ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti cosi' come di seguito specificato: a) diploma di laurea fino a un massimo di 5 punti, cosi' ripartiti: 1) 110 e lode = punti 5; 2) 107 - 110 = punti 4; 3) 101 - 106 = punti 3; 4) 96 - 100 = punti 2; 5) sotto 95 = punti 1; b) titoli di studio ulteriori in aree tecnico-scientifiche inerenti al profilo: fino ad un massimo di punti 5; c) anzianita' di servizio prestata presso l'Universita' di Verona con rapporto di lavoro a tempo determinato: fino ad un massimo di punti 3; d) anzianita' di servizio prestata presso pubbliche amministrazioni o enti ascrivibili alla professionalita' richiesta dal bando: fino a un massimo di punti 2; e) iscrizione alla sezione A del proprio albo professionale: fino a un massimo di punti 3; f) pubblicazioni scientifiche e/o lavori originali inerenti al profilo: fino ad un massimo di punti 6; g) incarichi professionali diversi da quelli indicati nei punti precedenti ma dai quali sia possibile comunque dedurre attitudini specifiche in relazione alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 6. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verra' effettuata dalla commissione giudicatrice, dopo lo svolgimento delle prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. In via eccezionale, in considerazione del notevole numero di candidati la commissione puo' decidere di valutare i titoli dopo la correzione degli elaborati scritti dei soli candidati che abbiano superato le relative prove, garantendo comunque l'anonimato degli stessi. Il risultato della valutazione dei titoli verra' comunicato ai candidati prima dell'inizio delle prove orali.