Art. 9 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma  la
graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti
conseguiti nelle prove scritte, del voto conseguito nella prova orale
e di quello relativo alla valutazione dei titoli. 
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva  riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza,  della  riserva  prevista
dall'art.  1  del  presente  bando  e,  a  parita'  di  punti,  delle
preferenze previste nel precedente art. 8. 
    Sono dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso i
candidati utilmente collocati  nella  graduatoria  di  merito  tenuto
conto della riserva prevista dall'art. 1 del presente bando. 
    La graduatoria  di  merito,  approvata  con  provvedimento  della
direttrice generale, e'  immediatamente  efficace  ed  e'  pubblicata
all'albo ufficiale  dell'Universita'  di  Verona.  Dalla  data  della
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. 
    La graduatoria di merito rimane efficace per trentasei mesi dalla
data di pubblicazione all'albo. Entro tale data l'amministrazione  si
riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti  che
si rendessero disponibili. 
    Per lo stesso periodo  di  tempo  l'amministrazione  si  riserva,
inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per
assunzioni a  tempo  determinato  senza  alcun  pregiudizio  per  gli
interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le  assunzioni
a tempo indeterminato.