Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo  la  valutazione  dei  titoli  di  merito.  Le
commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano  stati
dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.  4,  ovvero
risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. E' onere
dei concorrenti fornire  informazioni  dettagliate  su  ciascuno  dei
titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato E, ai fini  della
loro corretta valutazione da parte  della  commissione  esaminatrice.
Qualora  sul  modello  di  domanda  on-line  l'area   relativa   alla
descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente  per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti
potranno  allegare  alla  domanda  delle  dichiarazioni   sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000,  n.  445,  con  le  modalita'  indicate  nel  comma  3
dell'art. 4 del presente decreto. Per  quanto  attiene  all'attivita'
pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile
sui siti Internet delle societa' editrici  o  delle  riviste  on-line
nelle quali sono stati  inseriti,  i  concorrenti  dovranno  indicare
nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource  Locator)  necessari
per raggiungere nella rete la  pubblicazione  di  interesse.  Per  le
pubblicazioni edite a stampa  i  concorrenti,  dopo  averle  indicate
nella domanda di partecipazione,  dovranno  produrne  copia  all'atto
della presentazione alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti hanno  fornito,
entro la data medesima, analitiche e complete  informazioni  con  una
delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo di 10 punti, ripartiti secondo quanto  riportato  nel  citato
allegato E.