Art. 2 
 
 
    L'art. 13, comma 5 del decreto interdirigenziale n.  152  del  12
agosto 2016 e' cosi' sostituito: 
      «I requisiti psico-fisici di idoneita'  per  l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente  pubblicazione  SMM/IS/150
dello Stato Maggiore della Marina. 
    I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
      per     il     possesso     dell'idoneita'     di      anfibio:
2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; 
      per   il   possesso    dell'idoneita'    di    sommergibilista:
2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; 
      per    il     possesso     dell'idoneita'     di     incursore:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS  naturale  10/10  in  ciascun  occhio;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU; 
      per    il     possesso     dell'idoneita'     di     palombaro:
2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10
senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno;
campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi
oculari,  mezzi  diottrici  e  fondo  oculare  esenti  da   qualsiasi
malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU. 
    Per l'assegnazione al settore d'impiego «Componente  aeromobili»,
i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi  di
navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del  decreto  del  Ministro
della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.».