Art. 2 L'art. 13, comma 5 del decreto interdirigenziale n. 152 del 12 agosto 2016 e' cosi' sostituito: «I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione ai settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche sono riportati al capitolo 5 della vigente pubblicazione SMM/IS/150 dello Stato Maggiore della Marina. I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: per il possesso dell'idoneita' di anfibio: 2PS-2CO-1AC-1AR-2AV-2LS-2LI-2VS-2AU; per il possesso dell'idoneita' di sommergibilista: 2PS-2CO-2AC-1AR-1AV/NR-1AV/OR-2LS-2LI-2VS-2AU; per il possesso dell'idoneita' di incursore: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-1LS-1LI-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU; per il possesso dell'idoneita' di palombaro: 2PS-2CO-1AC-1AR-1AV-2LS-2LI-VS uguale o superiore a complessivi 16/10 senza correzioni e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno; campo visivo, motilita' oculare, senso stereoscopico normali; annessi oculari, mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi malattia; senso cromatico normale alle tavole-1AU. Per l'assegnazione al settore d'impiego «Componente aeromobili», i candidati dovranno essere in possesso dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi del decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse.».