Art. 5 Documentazione 1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza, il Centro di reclutamento provvede a richiedere il giudizio di meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, lettera a), punto 3), riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. I dati presenti negli atti matricolari utili alla procedura saranno rilevati dalla competente sottocommissione direttamente dal «Documento unico matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere aggiornato e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. 2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma 1 deve essere chiusa alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione. 3. Per i candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militari o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; c) certificato generale del casellario giudiziale. 4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 14 devono presentare in tale sede o a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, i certificati, rilasciati dalle competenti autorita' su carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei requisiti che conferiscono i titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio, tra quelli elencati nell'art. 20 nonche' di quelli stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. La documentazione pervenuta oltre l'ultimo giorno di effettuazione della visita medica di primo accertamento non e' presa in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. I candidati che concorrono per i posti riservati di cui all'art. 1, comma 3, devono inviare a mezzo PEC, all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, la citata documentazione al Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre 2017, pena la non valutazione. 5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza e che rivestono lo status di ufficiale di complemento, ufficiale in ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie finali di cui all'art. 20, devono far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, domanda diretta al Ministero della difesa, con cui chiedono di rinunciare a detto status per conseguire l'ammissione alla Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in qualita' di allievo maresciallo, corredata da copia fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita'. 6. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati, entro trenta giorni dalla data di restituzione.