Art. 5 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Per i candidati in  servizio  nella  Guardia  di  finanza,  il
Centro  di  reclutamento  provvede  a  richiedere  il   giudizio   di
meritevolezza di cui agli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1,  lettera
a), punto 3), riferito alla data  di  scadenza  del  termine  di  cui
all'art. 3, comma 1. 
    I dati presenti  negli  atti  matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare» (D.U.M.), che dovra' essere  aggiornato
e parificato (secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
generale - I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016) alla data
di scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. La documentazione caratteristica dei candidati di cui al comma
1 deve essere chiusa  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di cui all'art.  11,  il
Centro  di  reclutamento  provvede,  tramite  i  reparti  del   Corpo
territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
    a) rapporto sul servizio prestato, per  i  candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
    b) copia del libretto personale e  dello  stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
    c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. I candidati ammessi a sostenere gli accertamenti  psico-fisici
di cui all'art. 14 devono presentare in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  i   certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che  conferiscono  i  titoli  preferenziali   e/o   maggiorativi   di
punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  20  nonche'  di  quelli
stabiliti dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, corredati  da  copia  fronte/retro  del  proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    La   documentazione   pervenuta   oltre   l'ultimo   giorno    di
effettuazione della visita medica di primo accertamento non e'  presa
in considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. 
    I candidati che concorrono per i posti riservati di cui  all'art.
1,   comma   3,   devono   inviare   a   mezzo   PEC,   all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  la  citata  documentazione   al
Centro di reclutamento della Guardia di finanza entro il 30 settembre
2017, pena la non valutazione. 
    5. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata, ufficiale delle forze di completamento, maresciallo
o sergente, qualora utilmente collocati nelle graduatorie  finali  di
cui all'art. 20, devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoAM.comunicazioni@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,   entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta al  Ministero  della  difesa,  con  cui  chiedono  di
rinunciare a detto status per  conseguire  l'ammissione  alla  Scuola
Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza, in  qualita'  di
allievo maresciallo, corredata  da  copia  fronte/retro  del  proprio
documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dalla data di restituzione.