Art. 8 
 
    1. La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta ai sensi dell'art. 45, primo comma, lettera  a),
del regolamento per la carriera e la disciplina del  personale  della
Corte dei conti, approvato con regio  decreto  12  ottobre  1933,  n.
1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961,  n.
1345.  Con  il  medesimo  decreto  possono  essere  nominati   membri
supplenti. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
Commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
Commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle universita'.