Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati agrotecnici  in
possesso  del  diploma  di   istruzione   secondaria   superiore   di
agrotecnico, ovvero di perito agrario, ai sensi dell'art.  15,  comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica  23  luglio  1998,  n.
323,  conseguito  presso  istituti   professionali   di   Stato   per
l'agricoltura e l'ambiente, nonche' presso  istituti  tecnici  agrari
statali paritari e legalmente riconosciuti  ovvero  in  possesso  del
diploma  afferente  al  settore  «Servizi»,  indirizzo  «Servizi  per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale» di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 o diploma equipollente ai sensi
dell'art. 15, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio  1998,  n.  323  citato  in  premessa,  che,  alla   data   di
presentazione della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 9, comma 6, della  legge
24 marzo 2012, n. 27, secondo  le  modalita'  indicate  dall'art.  6,
commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto
2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i  presupposti,  secondo  le
modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento  del  tirocinio
di cui alla presente lettera A si osservano, per l'eventuale  periodo
residuo necessario al raggiungimento dei  diciotto  mesi,  anche  nei
confronti di coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro  il
15 agosto  2012  il  tirocinio  secondo  le  tipologie  di  cui  alle
successive lettere B, C, D ed E di cui al presente comma; 
      B - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un agrotecnico o  un  perito  agrario  o  un
dottore in Scienze agrarie o forestali iscritti  ai  rispettivi  albi
professionali da almeno un triennio ai sensi dell'art.  1,  comma  2,
lettera a) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; 
      C - abbiano compiuto, entro  il  15  agosto  2012,  un  periodo
biennale di formazione e lavoro, con mansioni proprie dei  titoli  di
cui al comma 1 della presente ordinanza ai sensi dell'art.  1,  comma
2, lettera b) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata
ed integrata dalla legge  5  marzo  1991,  n.  91,  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001 n. 378, dall'art. 26  della
legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto  legislativo
26 marzo 2010, n. 59; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno triennale di attivita' tecnico subordinata, anche al di  fuori
di uno studio professionale, con mansioni proprie dei titoli  di  cui
al comma 1 della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 1,  comma  2,
lettera c) della legge 6 giugno 1986, n. 251 cosi' come modificata ed
integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378, dall'art. 26 della  legge  28
febbraio 2008, n. 31 e dall'art. 51 del decreto legislativo 26  marzo
2010, n. 59; 
      E - abbiano completato, entro la  data  prevista  per  la  loro
soppressione ai sensi dell'art. 7 della legge del 19  novembre  1990,
n. 340, un periodo biennale di frequenza di apposita scuola superiore
diretta  a  fini  speciali,  istituita  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,  n.  162,  finalizzata  al
settore della specializzazione relativa al diploma ai sensi dell'art.
2, comma 3, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, ai sensi dell'art. 1,
comma 2, lettera d) della legge 6 giugno  1986,  n.  251  cosi'  come
modificata ed integrata dalla legge 5 marzo 1991, n. 91, dal  decreto
del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 378,  dall'art.  26
della legge 28 febbraio 2008,  n.  31  e  dall'art.  51  del  decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59; 
      F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1  del  presente  articolo,  della  certificazione  di  istruzione  e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1,  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi
di specializzazione tecnica superiore di cui al capo III del  decreto
del Presidente del Consiglio dei  ministri  25  gennaio  2008  citato
nelle premesse, comprensivi di tirocini  non  inferiori  a  sei  mesi
coerenti con le attivita' libero professionali previste dalla sezione
dell'albo cui si ha titolo ad accedere. Il Collegio  nazionale  degli
agrotecnici e degli agrotecnici laureati accerta la sussistenza della
detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio
nazionale.   Eventuali,   motivati   giudizi   negativi,   preclusivi
dell'ammissione agli  esami,  sono  tempestivamente  notificati  agli
interessati; 
      G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al  comma
1 del presente articolo, del titolo rilasciati dagli istituti tecnici
superiori, di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, comprensivi  di  tirocini  di
sei mesi coerenti con  le  attivita'  libero  professionali  previste
dalla sezione dell'albo cui si ha titolo  ad  accedere.  Il  Collegio
nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati  accerta  la
sussistenza della detta coerenza,  da  valutare  in  base  a  criteri
uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,  motivati   giudizi
negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente
notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
agrotecnici laureati in  possesso  di  uno  dei  seguenti  titoli  in
coerenza con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. I candidati che al momento della presentazione  della  domanda
di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque  lo
completeranno  entro  e  non  oltre  il  30  settembre  2017,  devono
dichiarare  nell'istanza  medesima  che  produrranno  l'attestato  di
compimento della pratica  professionale  entro  e  non  oltre  il  10
ottobre 2017.