Art. 4 
 
 
         Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione 
                        Termine - Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»,  domanda
di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito  e  redatta
secondo le modalita' stabilite dal successivo art.  5,  all'istituto,
sede regionale o interregionale di esame tra  quelli  compresi  nella
tabella A, da loro prescelto. 
    2. Le domande, indirizzate al dirigente scolastico  dell'istituto
sede d'esame, devono, pero', essere  inviate  al  Collegio  nazionale
degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati (Ufficio di presidenza
- Poste succursale n. 1  -  47122  Forli'  -  Tel.  0543/720908)  che
provvedera' agli adempimenti  previsti  dall'art.  7  della  presente
ordinanza. 
    Le domande devono pervenire secondo una delle seguenti modalita': 
      a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione; 
      b) a mano: fa fede l'apposita  ricevuta  che  viene  rilasciata
agli interessati dal Collegio nazionale, redatta su carta  intestata,
recante la firma dell'incaricato alla  ricezione  delle  istanze,  la
data di presentazione ed il numero di protocollo; 
      c) tramite posta elettronica certificata al Collegio  nazionale
(agrotecnici@pecagrotecnici.it): fa  fede  la  stampa  che  documenta
l'inoltro della PEC. 
    3. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito  quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo. 
    4. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami.