Art. 5 
 
 
                  Domanda di ammissione - Contenuto 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami, datata, sottoscritta, con
marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata
nel  successivo  art.  6,   e'   redatta   dai   candidati   mediante
autocertificazione    contenente    la    seguente    dicitura:«Il/la
sottoscritto/a....................,   consapevole   delle    sanzioni
previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e che i dati  riportati
dall'interessato/a assumono valore di  dichiarazioni  sostitutive  di
certificazione rese  ai  sensi  dell'art.  46  e  47,  nonche'  delle
conseguenze  di  carattere  amministrativo  e  penale   previste   al
successivo art.  76  per  coloro  che  rilasciano  dichiarazioni  non
corrispondenti a verita' e falsita' negli atti, dichiara»: 
      il cognome ed il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      la residenza anagrafica e l'indirizzo al quale  desiderano  che
vengano  inviate  eventuali  comunicazioni   relative   agli   esami,
indirizzo e-mail ed un recapito telefonico; 
      di non aver prodotto, per la sessione in corso  ed  a  pena  di
esclusione  in  qualsiasi  momento  dagli  esami,  altra  domanda  di
ammissione ad una diversa sede di esame; 
      di essere iscritti, ove d'obbligo, nel registro dei praticanti,
con indicazione del collegio locale; 
      di aver conseguito uno dei titoli indicati dall'art. 2, commi 1
e 2, della presente ordinanza, con precisa indicazione: 
        a) per i soli titoli  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado: denominazione o indirizzo ed articolazione; 
        b) per i soli titoli di laurea di cui all'art.  2,  comma  2,
lettere A, B e C della presente ordinanza: denominazione; 
        c) dell'istituto/ateneo sede d'esame; 
        d) dell'anno scolastico/accademico di conseguimento; 
        e) del voto riportato; 
        f)  dell'istituto/ateneo  che  ha  rilasciato  il  titolo  se
diverso da quello sede d'esame; 
        g) della data del titolo; 
      di  aver  svolto  il  tirocinio  secondo  una  delle  modalita'
indicate dall'art. 2, comma 1 della presente ordinanza, lettere A, B,
C, D ed E. Coloro che siano in possesso, in aggiunta  allo  specifico
diploma richiesto dalla normativa  per  l'iscrizione  nei  rispettivi
albi, di uno dei titoli di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere
F e G, ovvero di uno dei titoli di cui all'art. 2, comma 2, lettera B
della presente ordinanza, dichiarano di aver svolto il  tirocinio  di
cui all'art. 55, commi 1  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 - cosi' come modificato dall'art. 1,
comma 52  della  legge  n.  107/2015  citata  nelle  premesse,  anche
espletato secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,
del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137. 
    2. Il requisito del tirocinio previsto deve essere maturato entro
e non oltre il 30 settembre 2017. 
    Entro il 10 ottobre 2017 il candidato e'  tenuto  a  dichiararne,
sotto la propria  responsabilita',  il  possesso  con  apposito  atto
integrativo dei contenuti della domanda gia' presentata,  indirizzato
al dirigente scolastico dell'istituto sede d'esame e  da  inviare  al
collegio  competente,  allegando  l'attestato  di  compimento   della
pratica professionale. 
    3. I candidati diversamente abili devono, ai sensi  dell'art.  20
della  legge  n.  104/1992,  indicare  nella  domanda   quanto   loro
necessario per  lo  svolgimento  delle  prove  (specifici  ausili  ed
eventuali tempi  aggiuntivi,  quali  certificati  da  una  competente
struttura  sanitaria  in  relazione  allo  specifico  stato  ed  alla
tipologia di prove d'esame da sostenere). I medesimi attestano  nella
domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 legge  n.  448/1998,
«l'esistenza delle condizioni personali richieste».