Art. 10 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    Tutti  gli  elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria
finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia - qualora non  abbiano
gia' provveduto in sede di compilazione della domanda  on-line  -  un
indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  al   quale   verranno
indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di  avvio  del
procedimento  di   nomina   e   assegnazione   ed   eventuali   altre
comunicazioni. 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione dei  vincitori  che  non
hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare
nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti
per l'assunzione stessa. Essi sono nominati in  prova  nel  grado  di
Vice assistente - profilo amministrativo. 
    Gli stessi, al termine del periodo di prova, che ha la durata  di
sei mesi, se riconosciuti idonei conseguono la conferma della  nomina
con  la  medesima  decorrenza  del   provvedimento   di   assunzione.
Nell'ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,
per una sola volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere  servizio
presso la sede di  lavoro  entro  il  termine  che  sara'  stabilito.
Eventuali  proroghe  di  detto  termine  sono   concesse   solo   per
giustificati motivi. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del regolamento del personale della Banca d'Italia. 
     I nominati nel grado di Vice assistente - profilo amministrativo
non  possono  avanzare  domanda  di  trasferimento  prima  che  siano
trascorsi due anni di permanenza nella residenza  assegnata  all'atto
dell'assunzione. 
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento della residenza di assegnazione dall'attuale residenza
anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica  italiana  in  caso  di
attuale residenza all'estero.