Art. 7 Graduatorie Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate nel test e nella prova orale. La commissione di cui all'art. 5 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e a eventuali titoli di riserva o preferenza rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire, in tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria finale entro quattro anni dalla data di approvazione della stessa. La graduatoria finale e' pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.