Art. 7 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo  dei  candidati  idonei  e'  determinato
dalla somma delle votazioni riportate nel test e nella prova orale. 
    La commissione di cui all'art. 5 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria di merito e a eventuali titoli di  riserva  o  preferenza
rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda. 
    Fermo restando quanto precede, qualora piu'  candidati  risultino
in posizione di ex aequo, viene data  preferenza  al  candidato  piu'
giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di coprire,  in
tutto o in parte, i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei
seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria finale entro quattro  anni  dalla  data  di  approvazione
della stessa. 
    La  graduatoria  finale   e'   pubblicata   sul   sito   internet
www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica  ad
ogni effetto di legge.