Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla selezione Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana (gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini italiani), cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 2) essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico universitario previgente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/99 (vecchio ordinamento); laurea o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99; laurea o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/04. Saranno inoltre ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza o di riconoscimento accademico ai sensi della vigente normativa in materia secondo la procedura di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 (sito web di riferimento: http://www.cimea.it/it/servizi/procedure-di-riconoscimento-dei-titoli /riconoscimento-non-accademico.aspx). In mancanza del provvedimento di equipollenza o di riconoscimento accademico, potra' essere, dichiarata in domanda l'avvenuta presentazione della richiesta degli stessi. In quest'ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che l'equipollenza o il riconoscimento del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al momento dell'assunzione; 3) eta' non inferiore ad anni 18; 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) assenza di condanne penali definitive che possano impedire, secondo le normative vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego. In ogni caso e' onere del candidato indicare nella domanda di concorso di aver o meno riportato condanne penali non ancora passate in giudicato e/o di essere o meno sottoposto a procedimento penale; 6) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo, ne' essere stati licenziati per motivi disciplinari, ne' destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile, ovvero con mezzi fraudolenti; 7) I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 1) devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. essere in possesso del titolo di studio richiesto all'art. 2 punto 2) o, in alternativa, di un titolo di studio dichiarato equipollente dalle competenti autorita' ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001. Il candidato e' ammesso alla selezione con riserva qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso ma sia stata avviata la relativa procedura. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva. Il difetto dei requisiti richiesti, accertato nel corso della selezione, comporta l'esclusione dalla selezione stessa e costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro, ove gia' instaurato. Si segnala che ai sensi dell'art. 55-quater del decreto legislativo n. 150/2009 le falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera comportano il licenziamento senza preavviso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove d'esame, l'esclusione dal concorso stesso per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata direttamente all'interessato.