Art. 3 
 
 
                             Commissione 
 
 
    La commissione competente a predisporre e valutare  le  prove  di
accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra  membri  del  CNF,
avvocati iscritti all'albo speciale per il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in  materie
giuridiche, anche a  riposo,  e  magistrati  addetti  alla  Corte  di
cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo. 
    La commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF.