Art. 3 Commissione La commissione competente a predisporre e valutare le prove di accesso e' composta da almeno 5 membri, scelti tra membri del CNF, avvocati iscritti all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, e magistrati addetti alla Corte di cassazione o al Consiglio di Stato, anche a riposo. La commissione e' nominata con successivo provvedimento del CNF.