Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    E' prevista l'attribuzione di borse  di  studio  sino  al  numero
massimo di 10, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso
nella copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi che abbiano riportato il miglior  risultato  nel  superamento
della prova  di  cui  all'art.  5,  tenuto  conto  del  reddito,  con
particolare  riferimento   agli   iscritti   non   aventi   domicilio
professionale a Roma.