Art. 8 Borse di studio E' prevista l'attribuzione di borse di studio sino al numero massimo di 10, di € 1.000,00 (mille/00) cadauna, a titolo di concorso nella copertura delle spese di partecipazione al corso. Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli ammessi che abbiano riportato il miglior risultato nel superamento della prova di cui all'art. 5, tenuto conto del reddito, con particolare riferimento agli iscritti non aventi domicilio professionale a Roma.