Art. 3 
 
 
                Requisito specifico per l'ammissione 
 
 
    Ai fini dell'ammissione al  concorso  e'  richiesto,  a  pena  di
esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui  all'art.
2, il seguente requisito specifico: 
      A) Diploma di istruzione  secondaria  di  II  grado  di  durata
quinquennale. 
      Il requisito specifico sopra prescritto deve  essere  posseduto
alla data  di  scadenza  del  termine  stabilito  nel  bando  per  la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    I candidati  in  possesso  di  un  titolo  di  studio  conseguito
all'estero devono: 
      1) essere in possesso della dichiarazione  di  equipollenza  al
titolo di studio richiesto dal  bando,  rilasciata  dalle  competenti
autorita' secondo la normativa vigente; 
      2) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza al titolo  richiesto  dal  bando,  ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella
domanda  l'avvenuta   presentazione   della   citata   richiesta   di
equivalenza entro la data  di  scadenza  del  termine  utile  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    In quest'ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso  con
riserva,  fermo  restando  che   la   suddetta   equivalenza   dovra'
obbligatoriamente essere posseduta  al  momento  dell'assunzione.  Le
informazioni e la  modulistica  sono  reperibili  al  seguente  link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/file
s/modulo_equivalenza_diplomi_Ministero_Istruzione_0.pdf 
    La mancanza  anche  del  suddetto  requisito  specifico  comporta
l'automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva. 
    I candidati sono ammessi al concorso con riserva. 
    L'amministrazione  puo'  disporre,   con   decreto   direttoriale
motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione
del candidato per  difetto  del  requisito  specifico  richiesto  dal
presente articolo. 
    L'esclusione  ed  il  motivo  della  stessa  sono  comunicati  ai
candidati  esclusivamente  mediante   pubblicazione   nella   sezione
informatica dell'albo ufficiale di ateneo nonche'  sul  sito  web  di
Ateneo. 
    L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione  ha  valore
di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.