Art. 3 Requisito specifico per l'ammissione Ai fini dell'ammissione al concorso e' richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2, il seguente requisito specifico: A) Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata quinquennale. Il requisito specifico sopra prescritto deve essere posseduto alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero devono: 1) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo di studio richiesto dal bando, rilasciata dalle competenti autorita' secondo la normativa vigente; 2) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza al titolo richiesto dal bando, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l'avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. In quest'ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovra' obbligatoriamente essere posseduta al momento dell'assunzione. Le informazioni e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/file s/modulo_equivalenza_diplomi_Ministero_Istruzione_0.pdf La mancanza anche del suddetto requisito specifico comporta l'automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva. I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L'amministrazione puo' disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l'esclusione del candidato per difetto del requisito specifico richiesto dal presente articolo. L'esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell'albo ufficiale di ateneo nonche' sul sito web di Ateneo. L'affissione all'albo del provvedimento di esclusione ha valore di notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.