Art. 14 Graduatorie di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera a), al termine della valutazione dei titoli di merito, provvedera' alla formulazione di distinte graduatorie di merito: a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a); b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale, del Corpo sanitario aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); c) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2); d) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3); e) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 4). 2. Le graduatorie di cui al precedente comma 1 saranno formulate come di seguito specificato: a) per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) la graduatoria di merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) prova di lingua inglese; b) per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), la graduatoria di merito sara' formata dalla media dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove: 1) prova scritta; 2) valutazione dei titoli di merito. 3. Nella formazione delle predette graduatorie si terra' conto: a) delle riserve di posti previste dall'art. 2 del presente decreto; b) a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione generale per il personale militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Inoltre esse saranno pubblicate nel portale dei concorsi e a puro titolo informativo, nel sito www.persomil.difesa.it 5. Se si verifica la disponibilita' di posti per insufficienza di concorrenti idonei per uno o piu' ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.