Art. 18 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. La Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.