Art. 3 Requisiti 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che: a) hanno compiuto il: 17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 17° (diciassettesimo) anno di eta' e non hanno superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la potesta' o dal tutore; c) sono in possesso della cittadinanza italiana; d) godono dei diritti civili e politici; e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; i) hanno tenuto condotta incensurabile; j) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti o navigatori di una delle forze armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi armati dello Stato perche' giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici; l) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per i dieci posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari; 2) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 1, laurea magistrale LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia) con abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 3) per i dodici posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 2: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari; 4) per i quattro posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), punto 3: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari; 5) per i sette posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b), punto 4: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari, tra quelli di seguito elencati per ciascuna categoria: categoria Costruzioni aeronautiche: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica, per meccanica di precisione, o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Elettronica: diploma di perito industriale a indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Infrastrutture e impianti: diploma di geometra o perito industriale a indirizzo specializzato per edilizia, per termotecnica, o diploma di maturita' professionale equipollente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253; categoria Fisica: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari; categoria Motorizzazione: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari. Saranno altresi' ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i concorrenti dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Inoltre, saranno ritenuti titoli di studio validi le lauree magistrali e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero e riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a quelli conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione: per la laurea magistrale, una dichiarazione di equipollenza rilasciata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado o titoli di studio d'istruzione secondaria superiore, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Ufficio scolastico regionale nell'ambito provinciale di loro scelta, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; m) non sono gia' in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata, qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b). 2. Ai fini dell'ammissione al 124° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 12, del presente decreto. 3. Ai fini dell'ammissione al 9° corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 10 e 11 del presente decreto. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.